Sentenza 309/2011 (ECLI:IT:COST:2011:309)
Massima numero 35946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 1, lett. d ), della legge regionale n. 12 del 2005 secondo cui la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma - Contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia posta dalla disciplina statale e costituente principio fondamentale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 1, lett. d ), della legge regionale n. 12 del 2005 secondo cui la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma - Contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia posta dalla disciplina statale e costituente principio fondamentale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 - il quale costituisce interpretazione autentica dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, secondo cui la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma - poiché in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, che definisce gli "interventi di ristrutturazione edilizia", con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
05/02/2010
n. 7
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. d)