Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per inesistenza della notifica effettuata ai sensi dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009 - Reiezione.
Non è fondata l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale. Infatti, gli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale.