Reati e pene - In genere - Principio di proporzionalità della pena - Tendenziale incompatibilità con le pene fisse - Necessità di salvaguardare il "volto costituzionale" del sistema penale - Conseguente sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore. (Classif. 210001).
Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (Precedenti: S. 222/2018 – mass. 40937; S. 50/1980 – mass. 9478; S. 104/1968 – mass. 2985; S. 67/1963– mass. 1809).
La necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, richiede in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. (Precedenti: S. 266/2022 – mass. 45250; S. 185/2021 – mass. 44239; S. 88/2019 – mass. 42546; S. 222/2018 – mass. 40938; S. 50/1980 – mass. 9478).
Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (Precedente: S. 222/2018 – mass. 40937).