Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Beni culturali - Costituzione di una società in house , a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese - Trasporto aereo - Attribuzione ai servizi aeroportuali svolti dalle società partecipate dalla Regione della "missione di servizio di interesse economico generale con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale" - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa del ricorrente - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Beni culturali - Costituzione di una società in house , a capitale interamente pubblico, con partecipazione maggioritaria della Regione, allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese - Trasporto aereo - Attribuzione ai servizi aeroportuali svolti dalle società partecipate dalla Regione della "missione di servizio di interesse economico generale con imposizione di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale" - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa del ricorrente - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Nel caso in esame, le norme impugnate, in relazione alle quali il ricorrente ha depositato atto di rinunzia, non hanno avuto medio tempore attuazione; inoltre, le modifiche operate dal legislatore regionale possono ritenersi satisfattive delle pretese avanzate col ricorso.
- V. citate sentenze n. 199, n. 179 e n. 52 del 2010; ordinanze n. 159 e n. 126 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2010
n. 34
art. 11
co. 1
legge della Regione Calabria
29/12/2010
n. 34
art. 49
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 112
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 115
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 106
co. 2