Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35947  35948  35950  35951  35952  35953  35954  35955  35956


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Azienda forestale regionale (A.Fo.R.) - Soppressione e messa in liquidazione, con trasferimento del relativo personale amministrativo alla Regione - Inquadramento, nelle more dell'attuazione, dei dipendenti Afor nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali, con lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali - Violazione del principio del pubblico concorso quale regola generale per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 14 della legge della regione Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica della regione Calabria, disponendo, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti dell'azienda forestale regionale (A.F.O.R.), già in servizio presso gli uffici regionali, per contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto i casi di deroghe al principio del pubblico concorso sono circoscritti in modo rigoroso.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2010  n. 34  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte