Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35947  35948  35949  35951  35952  35953  35954  35955  35956


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Incarichi di funzione dirigenziale conferiti, entro precisi limiti percentuali e di tempo, a soggetti estranei all'Amministrazione - Conferma, per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa, degli incarichi conferiti in data anteriore al 17 novembre 2010 - Contrasto con i limiti stabiliti dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2010  n. 34  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  27/10/2009  n. 150  art. 40    co. 1  lett. f)

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 19    co. 6  ter