Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35947  35948  35949  35950  35952  35953  35954  35955  35956


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità - Fissazione al 31 dicembre 2011 del termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, nonché fissazione al 31 dicembre 2013 del termine per l'attuazione dei piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini - Mancata osservanza dei vincoli e limiti alle stabilizzazioni previsti dalla disciplina nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che prorogano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari, per violazione dell'art. 117, terzo comma, in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nel settore del personale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2010  n. 34  art. 16  co. 1

legge della Regione Calabria  29/12/2010  n. 34  art. 16  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17    co. 10  

legge  03/08/2009  n. 102  art.