Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione - Corso-concorso riservato ai soli dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale - Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 che dispone che per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.. Infatti, è consentita la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente; nella norma regionale censurata invece non sono menzionate specifiche necessità funzionali - che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti - né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto.