Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Titolo
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti rinnovabili - Misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili - Contrasto con la normativa nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della libertà di iniziativa economica e della potestà legislativa statale nella materia concorrente dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Calabria - Energia elettrica da fonti rinnovabili - Misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili - Contrasto con la normativa nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della libertà di iniziativa economica e della potestà legislativa statale nella materia concorrente dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili per contrasto con l'art. 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione e sono pertanto illegittime previsioni che si concretizzino in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili per contrasto con l'art. 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione e sono pertanto illegittime previsioni che si concretizzino in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2010
n. 34
art. 29
co.
legge della Regione Calabria
29/12/2008
n. 42
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art.
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art.