Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Titolo
Regione in genere - Enti locali - Norme della Regione Calabria - Compatibilità delle cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco ed Assessore comunale con la carica di Consigliere regionale - Contrasto con il principio generale stabilito dalla disciplina statale del divieto di cumulo degli incarichi - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Illegittimità costituzionale.
Regione in genere - Enti locali - Norme della Regione Calabria - Compatibilità delle cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco ed Assessore comunale con la carica di Consigliere regionale - Contrasto con il principio generale stabilito dalla disciplina statale del divieto di cumulo degli incarichi - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Illegittimità costituzionale.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 secondo cui anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost. Infatti, il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica per evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 secondo cui anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost. Infatti, il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica per evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
29/12/2010
n. 34
art. 46
co.
legge della Regione Calabria
07/02/2005
n. 1
art. 1
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 122
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 65
legge 02/07/2004
n. 165
art. 3