Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35947  35948  35949  35950  35951  35952  35953  35954  35956


Titolo
Caccia - Norme della Regione Calabria - Calendario venatorio regionale - Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per l'avvenuta cessazione degli effetti della norma e per la mancata dimostrazione della sua effettiva applicazione - Reiezione.

Testo
E' infondata l'eccezione della Regione Calabria secondo cui l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 ha ormai cessato di produrre effetti e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione, perché il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni; inoltre dalla formulazione della norma impugnata si deve ritenere che la stessa abbia trovato applicazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2010  n. 34  art. 50  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 2  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4