Sentenza 310/2011 (ECLI:IT:COST:2011:310)
Massima numero 35956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35947  35948  35949  35950  35951  35952  35953  35954  35955


Titolo
Caccia - Norme della Regione Calabria - Calendario venatorio regionale - Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria - Mancata acquisizione del parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - Contrasto con la normativa nazionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (necessità di un parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per modificare le spese cacciabili), risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  29/12/2010  n. 34  art. 50  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 2  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4