Ordinanza 311/2011 (ECLI:IT:COST:2011:311)
Massima numero 35957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Applicazione di sanzioni penali detentive per il solo fatto dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento impartito dal questore - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'ordinamento comunitario - Sopravvenute vicende modificative della norma censurata - Necessità di valutare la perdurante rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 5, primo comma, lettera f) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Convenzione edu) - dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede l'irrogazione di una sanzione penale per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento notificato in esecuzione del decreto di espulsione. Invero, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la sostituzione della stessa norma censurata. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. d), numero 5, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), in vigore dal 24 giugno 2011, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore è sanzionata mediante la sola pena della multa. Pertanto, considerato che, relativamente alla norma censurata, si sono succedute nel tempo due vicende modificative - costituite rispettivamente dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata - e che il richiamato ius superveniens, alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, pone la questione della perdurante applicabilità della norma incriminatrice contenuta nel testo previgente dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, va rimessa al giudice a quo la valutazione circa l'attuale rilevanza delle questioni sollevate. .

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5    co. 1  lett. f)

direttiva CE  18/12/2008  n. 115  art.