Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Applicabilità di misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.) - Preclusione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e di inviolabilità della libertà personale, nonché asserito contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta, nei sensi auspicati dai rimettenti, la declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 164 del 2011) della norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancanza di oggetto, in esito alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di censura, v., ex plurimis, le citate: sentenza n. 80 del 2011 e ordinanza n. 306 del 2010, nonché ordinanza n. 225 del 2011, avente a oggetto identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen