Reati ministeriali - Procedimento penale a carico dell'ex Ministro della giustizia, Senatore della Repubblica, per i reati di diffamazione ed ingiuria aggravati dall'uso del mezzo televisivo - Deliberazione del Senato della Repubblica che dichiara la natura ministeriale dei reati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione - Asserita non spettanza al Senato della Repubblica della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione nei confronti del Senato della Repubblica, con il quale è stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare − in relazione alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009, con la quale dichiarava il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli ai danni dell'onorevole Oliviero Diliberto in riferimento a talune espressioni profferite dal primo nei confronti del secondo nel corso della trasmissione televisiva Telecamere, trasmessa il 21 marzo 2004 − che non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., che le frasi pronunciate dall'allora Ministro della giustizia Roberto Castelli nel corso della predetta trasmissione, oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione, integravano un reato avente natura ministeriale in quanto commessi nell'esercizio delle funzioni. Sotto il profilo del requisito soggettivo, vanno riconosciute la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato − in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli − e quella del Senato della Repubblica − quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene − ad esserne parte resistente. Sotto il profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare, da parte del Senato della Repubblica, il carattere ministeriale dei reati contestati al parlamentare: e, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale. E' onere del ricorrente per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato provvedere: alla notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità al resistente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima al ricorrente da parte della cancelleria della Corte; al successivo deposito, nella cancelleria della Corte, dei citati atti, con la prova dell'avvenuta notifica ed entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.