Reati e pene - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione - Disciplina transitoria - Inapplicabilità dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione - Denunciata lesione del diritto dell'accusato al trattamento più mite, corollario del principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, garantito dall'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale − sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881, e all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, interpretato alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), secondo cui «l'art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell'accusato al trattamento più lieve» − dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione». La questione è stata infatti già dichiarata non fondata con la sentenza n. 236 del 2011, la quale ha rilevato: che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 non ha escluso la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius possa subire deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione; che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo − che presuppone un'omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo − «riguard(a) esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena», risultando estranee all'ambito della sua operatività «le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità»; che, pertanto, tale principio «non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato». Conclusione, questa, avvalorata anche − come già sottolineato dalla sentenza n. 236 del 2011 − dal richiamo all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che, così come l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla «legge [che] prevede l'applicazione di una pena più lieve» e, quindi, anche sotto l'aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene.