Ordinanza 316/2011 (ECLI:IT:COST:2011:316)
Massima numero 35962
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Impiego pubblico - Personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale - Estensione delle forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

È cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lett. l) e terzo, Cost., dell'art. 3 della delibera legislativa n. 582-590-606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le Aziende del servizio sanitario regionale), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 giugno 2011, nella parte in cui dispone l'estensione ai dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle società miste costituite ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1997, ed in rapporto convenzionale con le Aziende sanitarie provinciali e quelle ospedaliere nonché le Aziende ospedaliere universitarie, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate, e inoltre autorizza 'medio tempore' le Aziende sanitarie a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 14, recante il titolo ora indicato, con omissione dell'articolo oggetto di censura.

Sulla mancata promulgazione di parti della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana, vedi ord. n. 251, n.166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa Regione Siciliana  14/06/2011  n. 582  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23