Reati ministeriali - Procedimento a carico di un senatore in relazione a fatti avvenuti quando questi era deputato e ministro dell'ambiente - Deliberazione della Camera dei deputati dichiarativa della natura ministeriale dei comportamenti ascritti al ministro - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Asserita non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato - Asserita non spettanza alla Camera del potere di negare l'autorizzazione a procedere in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Tardività del deposito in cancelleria del ricorso e dell'ordinanza, con la prova delle relative notificazioni - Improcedibilità del ricorso.
E' improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Livorno - sezione distaccata di Cecina, in composizione monocratica, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Documento XVI, n. 1), con la quale l'organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti ascritti al senatore A.M. (deputato e ministro all'epoca dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il Tribunale ricorrente, sono riferibili all'art. 96 della Costituzione, negando conseguentemente l'autorizzazione a procedere all'autorità giudiziaria. Premesso che l'art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, «è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione», e che il dies a quo della decorrenza del termine va ragionevolmente individuato nel momento in cui il ricorrente, se diligentemente attivatosi, ha avuto la disponibilità della prova delle notificazioni, il Tribunale ricorrente, nella specie, ha sì tempestivamente notificato il ricorso, unitamente all'ordinanza che ha dichiarato l'ammissibilità del presente conflitto, ma ha effettuato il loro deposito presso la cancelleria di questa Corte, con la prova delle notificazioni oltre la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: ciò che impedisce lo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione. Né esclude la tardività del deposito la circostanza che le relate delle notificazioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica siano pervenute al Tribunale ricorrente solo quando il citato termine per il deposito degli atti notificati era già decorso. Invero, essendo stata la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario non già a mezzo posta, ma a mani proprie, è posto a carico del notificante un particolare onere di diligenza: l'ufficiale giudiziario - pur se tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall'autorità per gli atti da essa richiesti - non ha tuttavia l'obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo (sentenza n. 247 del 2004) ed è il notificante che deve diligentemente attivarsi, facendo in modo - per quanto egli può controllare - che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo.
- Sul mancato rispetto del termine perentorio per il deposito degli atti notificati presso la cancelleria di questa Corte quale causa di impedimento allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 41 del 2010 e nn. 188 e 52 del 2009.
- Sull'onere di diligenza posto a carico del notificante per le ipotesi di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario, v. le citate ordinanze n. 41 del 2010 e n. 188 del 2009.
- Sull'obbligo del ricorrente per conflitto di attribuzione di attiversi per verificare che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo, v. sentenza n. 247 del 2004 ed ordinanza n. 278 del 2004, entrambe citate