Sentenza 320/2011 (ECLI:IT:COST:2011:320)
Massima numero 35966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35967  35968


Titolo
Ambiente - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione dell'autorizzazione, da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, del conferimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato a società patrimoniali d'àmbito a capitale interamente pubblico, non cedibile - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l' art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 2 e prevede la cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - la società patrimoniale d'àmbito a capitale pubblico incedibile - di beni demaniali, in quanto l'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». L'abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati in relazione al medesimo comma dell'art. 49.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  12/12/2003  n. 26  art. 49  co. 2

legge della Regione Lombardia  27/12/2010  n. 21  art. 1  co. 1

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 186

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte