Sentenza 320/2011 (ECLI:IT:COST:2011:320)
Massima numero 35967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Titolo
Ambiente - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione che l'ente responsabile dell'ATO possa assegnare alla società patrimoniale d'àmbito il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio - Disposizione inscindibilmente collegata ad altra dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale - Insussistente necessità di procedere allo scrutinio della disposizione in base ai parametri evocati.
Ambiente - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione che l'ente responsabile dell'ATO possa assegnare alla società patrimoniale d'àmbito il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio - Disposizione inscindibilmente collegata ad altra dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale - Insussistente necessità di procedere allo scrutinio della disposizione in base ai parametri evocati.
Testo
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, pure per la parte in cui introduce nell'art. 49, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 4, posto che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'àmbito di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 49, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata, al punto 2, l'illegittimità costituzionale. Da tale illegittimità consegue quindi, necessariamente, anche quella del denunciato comma 4, senza che debba procedersi allo scrutinio di tale comma in base ai parametri evocati.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, pure per la parte in cui introduce nell'art. 49, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 4, posto che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'àmbito di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 49, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata, al punto 2, l'illegittimità costituzionale. Da tale illegittimità consegue quindi, necessariamente, anche quella del denunciato comma 4, senza che debba procedersi allo scrutinio di tale comma in base ai parametri evocati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 2
legge della Regione Lombardia
27/12/2010
n. 21
art. 1
co. 1
legge della Regione Lombardia
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 186
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27