Sanzioni amministrative - In genere - Principi applicabili - Eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena - Estensione alle sanzioni amministrative a carattere punitivo. (Classif. 232001).
I principi di eguaglianza, proporzionalità e il canone di individualizzazione della pena valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (Precedenti: S. 40/2023 – mass. 45370; S. 95/2022 – mass. 44714; S. 185/2021 – mass. 44241; S. 266/2022 – mass. 45250; S. 246/2022 – mass. 45227; S. 212/2019 – mass. 42706; S. 115/2019 – mass. 42270; S. 112/2019 – mass. 42628; S. 88/2019 – mass. 42546; S. 22/2018 – mass. 39794).