Sentenza 320/2011 (ECLI:IT:COST:2011:320)
Massima numero 35968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Titolo
Ambiente - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Definizione, da parte dell'ente responsabile dell'ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, della tutela dell'ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Definizione, da parte dell'ente responsabile dell'ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, della tutela dell'ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 6, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), l), m) e s) Cost.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 6, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), l), m) e s) Cost.
La questione deve essere rigettata in quanto il ricorso governativo muove dalla erronea premessa interpretativa che il denunciato comma 6, lettera c), sia «collegato» al precedente comma 2 e che sia pertanto affetto dai medesimi vizi, laddove la prima disposizione 2 riguarda il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alla società patrimoniale d'àmbito, mentre la seconda concerne solo la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico del servizio idrico integrato, gestore che è soggetto diverso dalla società patrimoniale d'àmbito.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/12/2003
n. 26
art. 49
co. 6
legge della Regione Lombardia
27/12/2010
n. 21
art. 1
co. 1
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 186
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte