Sentenza 321/2011 (ECLI:IT:COST:2011:321)
Massima numero 35969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35970


Titolo
Sanità pubblica - Norme della regione Puglia - Conferimento degli incarichi di direzione dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) - Riserva al solo personale medico, con conseguente esclusione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - Motivazione non implausibile sulla perdurante rilevanza delle questioni, già definite con ordinanza di restituzione atti per sopravvenuta modifica normativa.

Testo
Posto il giudizio principale ha per oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo, la cui legittimità non può che essere accertata in riferimento alla normativa all'epoca vigente, non è implausibile la motivazione sulla perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche loro apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  06/09/1999  n. 27  art. 5  co. 

legge della Regione Puglia  06/09/1999  n. 27  art. 11  co. 

legge della Regione Puglia  06/09/1999  n. 27  art. 13  co. 

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  18/02/1999  n. 45  art. 2    co. 1