Sentenza 321/2011 (ECLI:IT:COST:2011:321)
Massima numero 35970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:
35969
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Conferimento degli incarichi di direzione delle sezioni dipartimentali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) - Riserva al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico - Intrinseca irragionevolezza - Conseguente ingiustificata discriminazione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Conferimento degli incarichi di direzione delle sezioni dipartimentali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) - Riserva al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico - Intrinseca irragionevolezza - Conseguente ingiustificata discriminazione del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.
Testo
Deve essere dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost., la illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, laddove riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, con esclusione di quello appartenente al profilo professionale di psicologo, e ciò sia a regime (commi 5 e 11), sia nella fase di prima applicazione (art. 13), per l'intrinseca irragionevolezza, che si traduce nella discriminazione della categoria degli psicologi, di una isolata normativa, la quale, ponendosi in contraddizione con la ratio dell'intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione delle piante organiche dei SerT, restringe ai soli medici la possibilità di accedere alle selezioni per il conferimento di funzioni apicali. Non si ravvisa, infatti, alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità - senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra - ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. Rimane assorbita la censura formulata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost
Deve essere dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost., la illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, laddove riservano la direzione dei SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) al solo personale medico, con esclusione di quello appartenente al profilo professionale di psicologo, e ciò sia a regime (commi 5 e 11), sia nella fase di prima applicazione (art. 13), per l'intrinseca irragionevolezza, che si traduce nella discriminazione della categoria degli psicologi, di una isolata normativa, la quale, ponendosi in contraddizione con la ratio dell'intera disciplina, statale e regionale, sulla formazione delle piante organiche dei SerT, restringe ai soli medici la possibilità di accedere alle selezioni per il conferimento di funzioni apicali. Non si ravvisa, infatti, alcun motivo per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità - senza che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell'una sull'altra - ai fini del pieno recupero delle persone tossicodipendenti. Rimane assorbita la censura formulata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
06/09/1999
n. 27
art. 5
co.
legge della Regione Puglia
06/09/1999
n. 27
art. 11
co.
legge della Regione Puglia
06/09/1999
n. 27
art. 13
co.
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 18/02/1999
n. 45
art. 2
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990
n. 309
art.
decreto ministeriale 30/09/1990
n. 444
art. 6
co. 3