Sentenza 323/2011 (ECLI:IT:COST:2011:323)
Massima numero 35972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
21/11/2011; Decisione del
21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
27/12/2010
n. 27
art. 27
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 73
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 15/12/1997
n. 446
art. 16
co. 4