Sentenza 323/2011 (ECLI:IT:COST:2011:323)
Massima numero 35972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 25/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale - Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2010  n. 27  art. 27  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 73  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 16    co. 4