Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/11/2011;  Decisione del  22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  35975  35976  35977  35978  35979  35980  35981  35982  35983  35984  35985


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni per l'attuazione dell'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro economico della Regione - Ricognizione delle dotazioni organiche con previsione di un piano dettagliato di rientro della spesa del personale delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario regionale - Previsione di un provvedimento della Giunta di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate, medio tempore rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col ricorso - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (di per sé inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di detti elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Testo
E' cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 11, commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, per la mancata applicazione della disposizione impugnata unitamente alla sua sopravvenuta abrogazione e alla conseguente rinuncia da parte del ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 11  co. 3

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 11  co. 4

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 11  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 80  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 95