Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/11/2011; Decisione del
22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate medio tempore verosimilmente attuate - Rinuncia all'impugnativa in assenza di formale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate medio tempore verosimilmente attuate - Rinuncia all'impugnativa in assenza di formale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Testo
Non è cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, concernente l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), in presenza della rinuncia all'impugnativa da parte del ricorrente ma in assenza di formale accettazione. Dato il contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, la norma ha verosimilmente trovato applicazione nel periodo di circa sei mesi in cui è stata in vigore.
Non è cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, concernente l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), in presenza della rinuncia all'impugnativa da parte del ricorrente ma in assenza di formale accettazione. Dato il contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, la norma ha verosimilmente trovato applicazione nel periodo di circa sei mesi in cui è stata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/12/2010
n. 19
art. 13
co. 1
legge della Regione Puglia
31/12/2010
n. 19
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/1993
n. 537
art. 8
co. 16
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 80
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 95