Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/11/2011;  Decisione del  22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  35974  35976  35977  35978  35979  35980  35981  35982  35983  35984  35985


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate medio tempore verosimilmente attuate - Rinuncia all'impugnativa in assenza di formale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Testo
Non è cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, concernente l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), in presenza della rinuncia all'impugnativa da parte del ricorrente ma in assenza di formale accettazione. Dato il contenuto delle disposizioni impugnate, infatti, la norma ha verosimilmente trovato applicazione nel periodo di circa sei mesi in cui è stata in vigore.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 13  co. 1

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 13  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 81

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/1993  n. 537  art. 8    co. 16  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 80  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 95