Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi pubblici di passaggio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione impugnata medio tempore verosimilmente attuata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Non è cessata la materia del contendere, con riferimento alla questione riguardante l'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, in quanto l'art. 1, comma 1, lett. d), della legge della Regione Puglia 21 aprile 2011, n. 6, ha aggiunto, dopo la lett. m) del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2005, le seguenti lettere: «m-bis) resta fermo il divieto di esercizio dell'attività venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19; m-ter) resta fermo il divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorale»: sono state così reintrodotte, a partire dal 26 aprile 2011, le disposizioni di cui alle lettere d) e i) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005, abrogate dall'art. 37 della legge n. 19 del 2010; tuttavia, può ragionevolmente assumersi che la disposizione censurata abbia avuto medio tempore applicazione, in quanto essa ha rimosso un divieto per un periodo di circa quattro mesi.