Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/11/2011; Decisione del
22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale - Prevista definizione con legge regionale dei compiti e delle attività dell'Agenzia - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura in quanto asseritamente priva di concretezza e attualità e comunque generica - Reiezione.
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale - Prevista definizione con legge regionale dei compiti e delle attività dell'Agenzia - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della censura in quanto asseritamente priva di concretezza e attualità e comunque generica - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 in quanto la censura formulata sarebbe priva di concretezza e attualità, nonché generica, dato che non risulterebbe indicata la disposizione di legge statale con la quale la norma impugnata sarebbe in contrasto. La norma impugnata infatti, nell'istituire l'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, individua già un contenuto minimo di compiti, necessariamente collegato al nomen dell'ente; è inoltre chiaramente indicato il parametro costituzionale invocato (art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 04/02/2010
n. 4
art.
legge 31/03/2010
n. 50
art.