Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Inclusione tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket di categorie non contemplate dalla legislazione nazionale - Violazione di disposizioni statali di principio nelle materie "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, in quanto l'art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che indica le categorie di soggetti esentate dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), costituisce un principio fondamentale della legislazione sia in materia di «tutela della salute», sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica»: la norma censurata, esentando plurime categorie di assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico, include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost.