Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/11/2011; Decisione del
22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Reintroduzione di disposizione già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Reintroduzione di disposizione già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14, che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2010. La prima disposizione citata, infatti, ha nuovamente inserito tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, a decorrere dal 1° luglio 2011, le medesime categorie già previste dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/12/2010
n. 19
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27