Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio - Disciplina in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 in quanto la Regione ha dapprima previsto espressamente, nella legge istitutiva del parco regionale un divieto di circolazione, per poi abrogare tale divieto con la norma impugnata, così permettendo il transito di mezzi motorizzati nel parco, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In materia di tutela delle aree naturali protette, infatti, la Regione non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali.
In senso analogo v. citata sentenza n. 263 del 2011.