Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco - Disposizione analoga ad altra concernente il divieto di transitare con mezzi motorizzati nel parco, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 - nella parte in cui abroga anche la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005 che prevedeva il divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991, ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici - che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dello stesso articolo nella parte in cui abroga il divieto di transitare con mezzi motorizzati all'interno del Parco regionale naturale «Terra delle gravine». Tale divieto di esercitare attività venatoria, come quello di transito, è stato ripristinato con la legge della Regione Puglia n. 6 del 2011, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.