Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/11/2011;  Decisione del  22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  35974  35975  35976  35977  35978  35979  35980  35981  35983  35984  35985


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco - Disposizione analoga ad altra concernente il divieto di transitare con mezzi motorizzati nel parco, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 - nella parte in cui abroga anche la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005 che prevedeva il divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991, ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici - che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dello stesso articolo nella parte in cui abroga il divieto di transitare con mezzi motorizzati all'interno del Parco regionale naturale «Terra delle gravine». Tale divieto di esercitare attività venatoria, come quello di transito, è stato ripristinato con la legge della Regione Puglia n. 6 del 2011, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 37  co. 

legge della Regione Puglia  20/12/2005  n. 18  art. 4  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27