Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/11/2011;  Decisione del  22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  35974  35975  35976  35977  35978  35979  35980  35981  35982  35984  35985


Titolo
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale - Riconducibilità delle funzioni dell'Agenzia ad ambiti di intervento parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, istitutiva dell'«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», in quanto l'ambito di intervento dell'Agenzia regionale rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

In senso analogo v. citate sentenze n. 134 del 2004 e 55 del 2001.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2010  n. 19  art. 46  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  04/02/2010  n. 4  art.   

legge  31/03/2010  n. 50  art.