Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/11/2011; Decisione del
22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale - Riconducibilità delle funzioni dell'Agenzia ad ambiti di intervento parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme della Regione Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale - Riconducibilità delle funzioni dell'Agenzia ad ambiti di intervento parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, istitutiva dell'«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», in quanto l'ambito di intervento dell'Agenzia regionale rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.
In senso analogo v. citate sentenze n. 134 del 2004 e 55 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/12/2010
n. 19
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 04/02/2010
n. 4
art.
legge 31/03/2010
n. 50
art.