Sentenza 325/2011 (ECLI:IT:COST:2011:325)
Massima numero 35984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
22/11/2011; Decisione del
22/11/2011
Deposito del 02/12/2011; Pubblicazione in G. U. 07/12/2011
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Corresponsione del compenso per lavoro straordinario, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica - Proroga del termine al 31 dicembre 2010, oltre quello del 30 giugno 2010 già previsto dalla normativa statale - Violazione della normativa di principio dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con disparità di trattamento rispetto al personale delle altre pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Corresponsione del compenso per lavoro straordinario, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica - Proroga del termine al 31 dicembre 2010, oltre quello del 30 giugno 2010 già previsto dalla normativa statale - Violazione della normativa di principio dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con disparità di trattamento rispetto al personale delle altre pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, norma la quale dispone che, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per il lavoro straordinario. Infatti l'art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze», il che rappresenta un principio fondamentale di contenimento della spesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, la cui applicazione non prevede alcuna proroga: la Regione Puglia ha invece ritardato l'introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze dei dipendenti pubblici regionali, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando altresì una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione dell'art. 3 Cost.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, norma la quale dispone che, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per il lavoro straordinario. Infatti l'art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze», il che rappresenta un principio fondamentale di contenimento della spesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, la cui applicazione non prevede alcuna proroga: la Regione Puglia ha invece ritardato l'introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze dei dipendenti pubblici regionali, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando altresì una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione dell'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/12/2010
n. 19
art. 51
co.
legge della Regione Puglia
31/12/2009
n. 34
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/12/2007
n. 244
art. 3
co. 83