Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Componenti esterni della Giunta regionale - Applicabilità, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, delle disposizioni concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, con disparità di trattamento tra le cariche elettive - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, per contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra le cariche elettive, in quanto solo lo Stato può estendere l'ambito soggettivo di applicazione di disposizioni che rientrano in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui quello della previdenza sociale, mentre non spetta alla legislazione regionale disporre una equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprano la carica di consigliere. Ove infatti tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel caso in esame, non solo si avrebbe una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma si determinerebbero difformità nella disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici da una regione all'altra.