Straniero e apolide - Conversione del titolo di soggiorno rilasciato per "minore età" in quello per "lavoro subordinato" - Estensione della disciplina originariamente prevista per i soli minori "non accompagnati" ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983 e a quelli sottoposti a tutela, nonché agli stranieri che, già entrati in Italia come "non accompagnati", abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per "minore età" e siano in grado di documentare la sussistenza di una condizione di affidamento ovvero di tutela in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte remittente, degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale, introdotti con plurime ordinanze di rimessione e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost.): a) dell'art. 32, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. v), della legge 15 luglio 2009, n. 94, estende ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la disciplina originariamente prevista per i soli minori «non accompagnati», in virtù della quale, per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per «minore età» in quello rilasciato per «lavoro subordinato», è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale; b) l'art. 32, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla lett. v) del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 94 del 2009 anche nella parte in cui estende la propria applicazione agli stranieri - già entrati in Italia come «non accompagnati» - che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per minore età e che siano in grado di documentare la sussistenza di una condizione di affidamento, ovvero di tutela, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Infatti, dopo la pronuncia delle suddette ordinanze di rimessione, non solo nella giurisprudenza amministrativa si è ulteriormente consolidato un orientamento interpretativo diverso da quello seguito dal remittente (la cui omessa considerazione, da parte del medesimo TAR, ha dato luogo all'ordinanza di questa Corte n. 222 del 2011, di manifesta inammissibilità di questioni analoghe alle presenti, proprio per la suddetta ragione), ma anche il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modifiche. Infatti, la norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g-bis) del comma 1 dell'art. 3, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, sicché, con la nuova formulazione dell'art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Per tutte le suddette innovazioni sopravvenute è opportuno che il remittente proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni in oggetto, tenendo altresì conto del diverso orientamento giurisprudenziale affermatosi nella giurisprudenza amministrativa circa il momento dal quale ritenere applicabile la norma oggi ulteriormente modificata.