Parlamento - Procedimento penale a carico di un deputato - Utilizzo delle intercettazioni telefoniche coinvolgenti casualmente il parlamentare - Deliberazione della Camera dei deputati di diniego dell'autorizzazione ad utilizzare dette intercettazioni - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazioni conseguenti.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della Camera dei deputati, con il quale è stato richiesto alla Corte costituzionale di dichiarare − in relazione alla deliberazione assunta dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2010, con la quale, in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, è stata negata l'autorizzazione a utilizzare intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato N.C., richiesta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) − che non spetta alla Camera dei deputati negare l'autorizzazione processuale delle intercettazioni telefoniche secondo criteri estranei alle previsioni della legge n. 140 del 2003 e, conseguentemente, annullare la deliberazione in questione. Quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati. Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, va disposta la notificazione del ricorso e dell'ordinanza anche al Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sulla necessità che sia disposta, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notifica del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto anche al ramo del Parlamento non ricorrente stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, v. sentenza n. 263 del 2003 e ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 del 2008, n. 186 e n. 185 del 2005, tutte citate in ordinanza.