Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di motivare le violazioni di parametri evocati - Insufficienza della mera indicazione delle norme da raffrontare (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, sollevata in riferimento a parametri solo evocati). (Classif. 112003).
Ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare. (Precedenti: S. 118/2022 – mass. 44817; S. 213/2021 – mass. 44351; S. 178/2021 – mass. 44156; S. 126/2018 – mass. 41339; S. 70/2015 – mass. 38330)
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che provochi un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti ed eterogenei parametri costituzionali, congiuntamente e senza alcuna distinzione, omettendo una specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza. L’ordinanza, in questo senso, non fornisce elementi che consentano di valutare come la norma censurata possa incidere sui parametri evocati, omettendo di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza).