Sentenza 328/2011 (ECLI:IT:COST:2011:328)
Massima numero 35990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
22/11/2011; Decisione del
22/11/2011
Deposito del 07/12/2011; Pubblicazione in G. U. 14/12/2011
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina di un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalle norme regionali - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla dedotta violazione dello statuto speciale della Regione Sardegna e alle ragioni dell'applicabilità, nella specie, delle norme del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina di un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalle norme regionali - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla dedotta violazione dello statuto speciale della Regione Sardegna e alle ragioni dell'applicabilità, nella specie, delle norme del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Sardegna sull'assunto della non autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione posto che il giudice remittente, benché richiami la sentenza n. 411 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani della motivazione della predetta, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente - anche se sinteticamente - alla stregua di quella decisione, le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio (da ultimo, sentenza n. 234 del 2011).
Va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Sardegna sull'assunto della non autosufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione posto che il giudice remittente, benché richiami la sentenza n. 411 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani della motivazione della predetta, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente - anche se sinteticamente - alla stregua di quella decisione, le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio (da ultimo, sentenza n. 234 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
09/08/2002
n. 14
art. 1
co.
legge della Regione autonoma Sardegna
09/08/2002
n. 14
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte