Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina di un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalle norme regionali - Asserita violazione dello statuto speciale della Regione Sardegna nonché del principio di tutela della concorrenza - Eccepita inammissibilità della questione per mancato svolgimento di argomenti autosufficienti in punto di non manifesta infondatezza stante il mero richiamo ad una precedente sentenza della Corte costituzionale - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14, impugnati, in riferimento agli artt. 3, lett. e), dello Statuto speciale di autonomia e di 117, secondo comma, lett. e) Cost., poichè delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese applicabile esclusivamente nell'ambito delle procedure di appalto di lavori di interesse regionale, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale in quanto il giudice a quo non avrebbe svolto alcun percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, essendosi limitato a richiamare la sentenza n. 411 del 2008. Infatti, il TAR, benchè richiami la detta sentenza e le argomentazioni ivi svolte, ne ha riprodotto ampi brani delle relativa motivazione, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente - anche se sinteticamente - alla stregua di quella decisione le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio.