Sentenza 330/2011 (ECLI:IT:COST:2011:330)
Massima numero 35995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 16/12/2011; Pubblicazione in G. U. 21/12/2011
Massime associate alla pronuncia:
35994
Titolo
Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Farmacia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica - Affidamento ad un accordo tecnico tra i Ministeri della salute e dell'economia, l'AIFA e le associazioni di categoria, con previsione di criteri puntuali, di dettaglio ed autoapplicativi - Concorrena di competenze statali e regionali - Mancata previsione di adeguati meccanismi concertativi con conseguente violazione del canone della leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Farmacia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica - Affidamento ad un accordo tecnico tra i Ministeri della salute e dell'economia, l'AIFA e le associazioni di categoria, con previsione di criteri puntuali, di dettaglio ed autoapplicativi - Concorrena di competenze statali e regionali - Mancata previsione di adeguati meccanismi concertativi con conseguente violazione del canone della leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 118 Cost, l'art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esse disciplinato. La norma dispone l'avvio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, di un apposito «confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale». In presenza di una sovrapposizione di materie di competenze statali e regionali e nell'impossibilità di individuarne una prevalente, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, mentre la norma censurata non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, privando, di fatto, le stesse della possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 118 Cost, l'art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esse disciplinato. La norma dispone l'avvio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, di un apposito «confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale». In presenza di una sovrapposizione di materie di competenze statali e regionali e nell'impossibilità di individuarne una prevalente, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, mentre la norma censurata non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, privando, di fatto, le stesse della possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 11
co. 6
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte