Sentenza 195/2023 (ECLI:IT:COST:2023:195)
Massima numero 45827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  10/10/2023;  Decisione del  10/10/2023
Deposito del 27/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45828


Titolo
Reati e pene - In genere - Principio di proporzionalità e individualizzazione della pena - Tendenziale incompatibilità con le pene fisse - Necessità di salvaguardare il "volto costituzionale" del sistema penale - Conseguente sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore. (Classif. 210001).

Testo

Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella quantificazione delle pene, ma nell’esercizio di tale funzione è tenuto a conformarsi all’indefettibile tutela di principi e diritti costituzionali. L’individualizzazione della pena, che si ottiene con la previsione di una forbice edittale rivolta a consentire al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta, costituisce naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. (Precedenti: S. 40/2023 – mass. 45325; S. 50/1980 – mass. 9478).

Per il principio di individualizzazione della pena, in via di principio previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando ‘indiziate’ di illegittimità costituzionale. Il relativo dubbio potrà essere superato, caso per caso, solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente ‘proporzionata’ rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. Occorre quindi che, a seguito di uno scrutinio di proporzionalità della peculiare struttura della fattispecie, emerga che la pena fissa viene a considerare adeguatamente una gamma di comportamenti accumunati da un contenuto di offensività e da un disvalore soggettivo sostanzialmente analoghi. (Precedenti: S. 194/2023 – mass. 45810; S. 266/2022 – mass. 45250; S. 222/2018 – mass. 40937; S. 50/1980 – mass. 9478).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte