Sentenza 332/2011 (ECLI:IT:COST:2011:332)
Massima numero 35999
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 16/12/2011; Pubblicazione in G. U. 21/12/2011
Titolo
Regioni - Insindacabilità dei consiglieri regionali - Procedimento civile nei confronti di due consiglieri regionali per risarcimento dei danni derivanti da dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Proposizione, da parte dei convenuti, della eccezione di insindacabilità ex art. 122, comma quarto, Cost. - Ordinanza del Tribunale di Venezia di ammissione di mezzi istruttori - Ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Regione Veneto - Riconducibilità delle dichiarazioni per le quali pende procedimento civile all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
Regioni - Insindacabilità dei consiglieri regionali - Procedimento civile nei confronti di due consiglieri regionali per risarcimento dei danni derivanti da dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Proposizione, da parte dei convenuti, della eccezione di insindacabilità ex art. 122, comma quarto, Cost. - Ordinanza del Tribunale di Venezia di ammissione di mezzi istruttori - Ricorso per conflitto di attribuzione presentato dalla Regione Veneto - Riconducibilità delle dichiarazioni per le quali pende procedimento civile all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
Testo
Non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l'ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin, stante la sostanziale corrispondenza contenutistica delle dichiarazioni contestate rispetto ad atti tipici della funzione consiliare e stante il legame di ordine temporale, idoneo ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell'attività istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001). Deve conseguentemente essere annullata, in parte qua, l'ordinanza istruttoria 19 maggio 2011 del Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010.
Non spettava allo Stato, e, per esso, al Tribunale di Venezia, adottare l'ordinanza impugnata, limitatamente alle domande proposte nei confronti dei consiglieri Atalmi e Bottacin, stante la sostanziale corrispondenza contenutistica delle dichiarazioni contestate rispetto ad atti tipici della funzione consiliare e stante il legame di ordine temporale, idoneo ad imprimere alle dichiarazioni esterne una connotazione divulgativa dell'attività istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001). Deve conseguentemente essere annullata, in parte qua, l'ordinanza istruttoria 19 maggio 2011 del Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n. 1475/2010.
Atti oggetto del giudizio
19/05/2011
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte