Sentenza 333/2011 (ECLI:IT:COST:2011:333)
Massima numero 36001
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 16/12/2011; Pubblicazione in G. U. 21/12/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alle dichiarazioni da questi rese a vari organi di stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di Cassazione - Eccezione di inammissibilità per omessa preventiva verifica dell'offensività delle dichiarazioni - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alle dichiarazioni da questi rese a vari organi di stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di Cassazione - Eccezione di inammissibilità per omessa preventiva verifica dell'offensività delle dichiarazioni - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni del parlamentare, posto che l'ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine - privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia - si pone, a tacer d'altro, in contrasto con l'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni del parlamentare, posto che l'ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine - privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia - si pone, a tacer d'altro, in contrasto con l'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
16/07/2008
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37