Sentenza 334/2011 (ECLI:IT:COST:2011:334)
Massima numero 36003
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 16/12/2011; Pubblicazione in G. U. 21/12/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Milano - Eccezione di inammissibilità per difetto di puntuale identificazione del ricorrente e per omessa descrizione del contenuto della delibera di insindacabilità - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Milano - Eccezione di inammissibilità per difetto di puntuale identificazione del ricorrente e per omessa descrizione del contenuto della delibera di insindacabilità - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa della Camera dei deputati, di inammissibilità − per difetto di puntuale identificazione del ricorrente e per omessa descrizione del contenuto della delibera di insindacabilità − del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Quanto all'asserito difetto di puntuale identificazione dell'Autorità ricorrente, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo si desume, in realtà, agevolmente che il conflitto è stato promosso dalla Corte d'appello penale di Milano. Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità per omessa descrizione del contenuto della delibera della Camera dei deputati, la Corte d'appello ha dato conto del tenore della delibera impugnata, facendo riferimento alle indicazioni della relazione della Giunta per le autorizzazioni, da essa approvata, e ponendo in luce l'aspetto saliente rappresentato dal fatto che la delibera non evoca alcuno specifico atto, posto in essere dal deputato in sede parlamentare, i cui contenuti possano considerarsi riprodotti all'esterno tramite le dichiarazioni per le quali si procede
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa della Camera dei deputati, di inammissibilità − per difetto di puntuale identificazione del ricorrente e per omessa descrizione del contenuto della delibera di insindacabilità − del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Quanto all'asserito difetto di puntuale identificazione dell'Autorità ricorrente, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo si desume, in realtà, agevolmente che il conflitto è stato promosso dalla Corte d'appello penale di Milano. Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità per omessa descrizione del contenuto della delibera della Camera dei deputati, la Corte d'appello ha dato conto del tenore della delibera impugnata, facendo riferimento alle indicazioni della relazione della Giunta per le autorizzazioni, da essa approvata, e ponendo in luce l'aspetto saliente rappresentato dal fatto che la delibera non evoca alcuno specifico atto, posto in essere dal deputato in sede parlamentare, i cui contenuti possano considerarsi riprodotti all'esterno tramite le dichiarazioni per le quali si procede
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
30/05/2007
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1957
n. 87
art. 37