Sentenza 334/2011 (ECLI:IT:COST:2011:334)
Massima numero 36004
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
12/12/2011; Decisione del
12/12/2011
Deposito del 16/12/2011; Pubblicazione in G. U. 21/12/2011
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di appello di Milano - Eccezione di inammissibilità per omessa preventiva verifica della riconducibilità delle dichiarazioni al paradigma della diffamazione aggravata - Reiezione.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di appello di Milano - Eccezione di inammissibilità per omessa preventiva verifica della riconducibilità delle dichiarazioni al paradigma della diffamazione aggravata - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa della Camera dei deputati, di inammissibilità − per omessa preventiva verifica della riconducibilità delle dichiarazioni al paradigma della diffamazione aggravata − del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., è onere del ricorrente riportare in modo esaustivo il contenuto delle dichiarazioni in assunto lesive, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse e gli atti tipici del parlamentare. L'accertamento concreto dei fatti e della loro illiceità potrà essere, per converso, effettuato soltanto nell'ambito del giudizio da cui il conflitto trae origine, l'esito del quale il giudice ricorrente non è tenuto ad anticipare, tanto più a fronte dell'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira a "riappropriarsi" del potere (pieno) di giudicare - in un senso o nell'altro - sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni, qualora non venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa della Camera dei deputati, di inammissibilità − per omessa preventiva verifica della riconducibilità delle dichiarazioni al paradigma della diffamazione aggravata − del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., è onere del ricorrente riportare in modo esaustivo il contenuto delle dichiarazioni in assunto lesive, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse e gli atti tipici del parlamentare. L'accertamento concreto dei fatti e della loro illiceità potrà essere, per converso, effettuato soltanto nell'ambito del giudizio da cui il conflitto trae origine, l'esito del quale il giudice ricorrente non è tenuto ad anticipare, tanto più a fronte dell'effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira a "riappropriarsi" del potere (pieno) di giudicare - in un senso o nell'altro - sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni, qualora non venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
30/05/2007
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1957
n. 87
art. 37