Sentenza 334/2011 (ECLI:IT:COST:2011:334)
Massima numero 36005
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  12/12/2011;  Decisione del  12/12/2011
Deposito del 16/12/2011; Pubblicazione in G. U. 21/12/2011
Massime associate alla pronuncia:  36003  36004


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato per il reato di diffamazione aggravata in danno di un magistrato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di appello di Milano - Insussistenza del nesso funzionale - Inesistenza di atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali, cui ricondurre le opinioni oggetto del conflitto e irrilevanza di atti provenienti da altri parlamentari del medesimo gruppo - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.

Testo

In relazione al giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla la Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), va dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; in conseguenza, la citata delibera di insindacabilità deve essere annullata. Per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare espressione dell'esercizio di tipiche attività parlamentari: nondimeno, nella specie, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la delibera di insindacabilità dell'Assemblea hanno indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dall'on. Sgarbi, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto. Gli atti funzionali evocati dalla difesa della Camera, in alcuni casi rivelano solo un generico collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni in questione e, quanto agli atti ispettivi, essi, singolarmente considerati, manifestano, invece, una corrispondenza contenutistica solo parziale con le dichiarazioni oggetto del conflitto, sicché queste ultime non possono essere considerate come divulgazione del contenuto di una tipica attività parlamentare.

Sul nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, v., fra le molte, le citate sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  30/05/2007  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1957  n. 87  art. 37