Reati e pene - In genere - Lesioni stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente - Previsione di una pena minima di tre anni di reclusione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e di finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, undicesima sez. penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale di Monza, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 590-ter, cod. pen., nella parte in cui, per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., aggravate dalla fuga del conducente, stabilisce che la pena comunque non può essere inferiore a tre anni di reclusione, portando il giudice, nella prospettiva dei rimettenti, a irrogare una pena invariabilmente fissa. La disposizione censurata assegna alla fuga dal luogo dell’incidente un disvalore intrinseco, per la sua natura dolosa e per essere dettata unicamente dall’intento del soggetto di conseguire la propria impunità: con il risultato che lo iato nella struttura della sanzione, pur elevato, non può ritenersi sproporzionato o sconfinante nell’ambito della manifesta irragionevolezza. L’inasprimento sanzionatorio trova giustificazione sia in termini sistematici, nel quadro del complessivo intervento realizzato dalla riforma introdotta con la legge n. 41 del 2016, sia tenendo conto di un elemento di omogeneità tra le norme che comminano una sanzione minima per determinate condotte, ravvisabile nella necessità che gli esiti definitivi dell’incidente assumano, almeno, la consistenza di lesioni gravi. Né è preclusa al giudice la possibilità di applicare l’apparato di circostanze attenuanti che possono meglio descrivere la concreta vicenda oggetto del giudizio penale: quella comune di aver riparato il danno, le attenuanti generiche, nonché quella prevista dal settimo comma dell’art. 590-bis cod. pen., introdotta nel 2016 proprio per moderare il notevole maggior rigore della risposta sanzionatoria, consentendo al giudice di orientarsi in una direzione, in potenza, senz’altro mitigatrice. Infine, neppure risulta leso il principio di eguaglianza, perché nel loro complesso le pene astrattamente previste per le lesioni gravissime sono più severe di quella associata alle lesioni gravi, riflettendo un non irragionevole trattamento differenziato tra le due categorie di lesioni. (Precedenti: S. 185/2021 – mass. 44243; S. 212/2019 – mass. 42706; S. 112/2019 – mass. 42628-42629; S. 88/2019 – mass. 42547; S. 222/2018 – mass. 40938).