Stampa - Responsabilità civile del proprietario della pubblicazione e dell'editore per i reati commessi col mezzo della stampa - Esclusione per il proprietario e l'editore del sito web sul quale sono diffusi giornali telematici - Denunciata disparità di trattamento tra le persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata e le persone che abbiano subito il medesimo reato col mezzo di un giornale telematico - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità.
É manifestamente inammissibile, perché irrilevante nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, escludendo dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici, accorderebbe una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico. L'eventuale accoglimento della questione, infatti, non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile, perché una condotta può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se l'agente abbia violato un preciso obbligo giuridico vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere.
Sui limiti dell'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale riguardo a comportamenti conformi alla norma anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, v. sent. n. 202 del 1991; ord. n. 71 del 2009.